Statuto

Art. 1                 

Natura dell’Associazione

1.1 È costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ NOI VIGEVANO – APS ”, avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

1.2 L’Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS”.

1.3 “ NOI VIGEVANO – APS ” è associazione di promozione sociale di carattere territoriale a servizio di circoli e oratori di cui all’articolo 22 del presente statuto, detti anche “Circoli”, ed ha la funzione di sostenere e promuovere le istanze dei propri associati e tesserati e di fornire agli stessi ogni forma di assistenza, supporto e collaborazione anche amministrativa per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui agli articoli seguenti.

1.4 L’associazione opera nell’ambito territoriale della Diocesi di Vigevano con autonomia statutaria, organizzativa, contabile, patrimoniale e fiscale nel rispetto dei fini e degli scopi, nonché dei principi e dei valori cristiani che informano l’Associazione Nazionale di promozione sociale e rete associativa “NOI Associazione APS”, alla quale è affiliata.

1.5 L’affiliazione comporta l’esercizio delle prerogative e l’assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell’Associazione Nazionale.

1.6 L’associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del presente Statuto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2

Sede legale

2.1 L’associazione ha sede legale in Via Aguzzafame 36 , nel Comune di Vigevano ( PV ). Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Statuto – efficacia e interpretazione

3.1 L’associazione “ NOI VIGEVANO – APS ” di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

3.3 Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4

Finalità

4.1 L’Associazione “ NOI VIGEVANO – APS ” è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l’oratorio ed il circolo e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4.2 In particolare, l’Associazione:

  1. a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell’uomo e della società;
  2. b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
  3. c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
  4. d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
  5. e) svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti affiliati;
  6. f) svolge attività di assistenza e formazione nei confronti degli enti affiliati.

4.3 Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.

4.4 L’Associazione si impegna a sostenere a livello locale le istanze dei propri associati e tesserati per contribuire al sostegno ed allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell’uomo e della vita.

Art. 5

Oggetto sociale

5.1 Per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

  1. servizi strumentali agli enti del Terzo settore ad essa associati, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera m) del D.Lgs. n. 117/2017;
  2. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017;
  4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017;
  5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017;
  6. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 117/2017;
  7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017;
  8. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs. n. 117/2017;
  9. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
  10. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117/2017;
  11. promozione e tutela dei diritti umani, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017.

5.2 A tal fine, in particolare, l’Associazione:

  1. a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali);
  2. b) favorisce l’educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
  3. c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
  4. d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
  5. e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l’attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l’incontro tra le varie esperienze mediante l’organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
  6. f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l’organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi;
  7. g) svolge assistenza e formazione nei confronti di Oratori e Circoli affiliati.

5.3 Nell’attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l’Associazione opera nell’ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

5.4 Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.5 L’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5.6 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio di amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Art. 6

Divieto di distribuzione degli utili ed amministrazione del patrimonio

6.1 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Entrate dell’Associazione

7.1 Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. a) le quote associative;
  2. b) contributi pubblici e privati;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) rendite patrimoniali;
  5. e) attività di raccolta fondi;
  6. f) rimborsi da convenzioni;
  7. g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

8.1 L’esercizio finanziario va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8.2 L’Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila il bilancio d’esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8.3 Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l’Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8.4 I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

Art. 9

Organi

9.1 Organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

9.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

Assemblea – composizione

10.1 L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

10.2 In particolare, l’Assemblea è composta, con diritto di voto, dai presidenti dei Circoli affiliati all’Associazione, purché siano in regola con il versamento della quota annuale di affiliazione. Gli associati hanno diritto di voto in Assemblea a partire dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati.

10.3 Ogni avente diritto di voto, con delega scritta, può farsi rappresentare da un componente del Consiglio di amministrazione del circolo affiliato che rappresenta. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

10.4 L’Assemblea si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione scritta del Presidente anche via posta elettronica contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, nonché l’eventuale data di seconda convocazione.

10.5 La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno quindici giorni prima della seduta.

10.6 Allo scopo di rendere possibile l’avviso in via telematica, gli associati dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l’Associazione nel luogo e presso l’indirizzo e-mail, indicato nel libro degli associati e nel libro dei verbali alla prima riunione utile successiva alla rispettiva prima affiliazione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

10.7 L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

10.8 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.9 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 11

Compiti

11.1 L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

– entro il mese di aprile di ciascun anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno precedente, del bilancio preventivo dell’esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti;

– quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.

Spetta all’Assemblea:

  1. a) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. b) eleggere i delegati dei circoli affiliati alla presente Associazione, ai fini della rappresentanza in Assemblea Nazionale, secondo le disposizioni previste dallo statuto dell’Associazione Nazionale;
  3. c) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;
  4. d) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  5. e) nominare, anche tra non tesserati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  6. f) approvare il bilancio d’esercizio consuntivo e previsionale;
  7. g) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
  8. h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
  9. i) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  10. j) eleggere e revocare il Presidente dell’Assemblea;
  11. k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
  12. l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.2 Spetta all’Assemblea in sede straordinaria:

  1. a) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
  2. b) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
  3. c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ente.

11.3 In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

11.4 Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

11.5 Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio di amministrazione-Composizione, nomina, durata e incompatibilità

12.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, sempre in numero dispari, eletti dall’Assemblea fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

12.2 L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13, anche con riferimento ai requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla Rete associativa nazionale alla quale l’Associazione territoriale è affiliata.

12.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni.

12.4 Gli amministratori durano in carica per quattro esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

12.5 Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

12.6 Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

12.7 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro dell’Organo di Controllo.

Art. 13

Decadenza e obblighi dei componenti il Consiglio di amministrazione

13.1 Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

13.2 Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di amministrazione.

13.3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

13.4 Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all’interessato entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento, l’amministratore può presentare appello allo stesso Consiglio di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio di amministrazione è definitiva.

13.5 Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 14

Compiti

14.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente con deleghe specifiche e il Segretario.

14.2 Al Consiglio di amministrazione spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

14.3 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull’affiliazione e sulla esclusione dalla stessa dei circoli/oratori.

14.4 Spetta al Consiglio di amministrazione determinare l’importo delle quote annuali di affiliazione.

14.5 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e previsionale, che devono essere approvati dall’Assemblea, nonché il Programma delle attività dell’Associazione che, previa approvazione dell’Assemblea, provvederà ad attuare.

14.6 Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell’Associazione, e che saranno approvati dall’Assemblea.

14.7 In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:

  1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  2. curare e vigilare l’andamento della vita e delle attività dell’Associazione;
  3. impartire direttive ai Circoli sul tesseramento;
  4. nominare, su proposta del Presidente, i Coordinatori dei vari settori di attività;
  5. nominare il Consigliere Spirituale;
  6. proporre ad approvazione dell’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto e ai regolamenti;
  7. l’attribuzione dei poteri di gestione e di firma degli atti di amministrazione ordinaria;
  8. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
  9. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale con le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
  10. stabilire i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Convocazione e validità delle sedute

15.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

15.2 La convocazione deve essere inoltrata al domicilio degli interessati, a mezzo di idonea comunicazione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.

15.3 Allo scopo di rendere possibile l’avviso via telematica i componenti del Consiglio di amministrazione dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l’Associazione nel luogo e presso l’indirizzo E-mail e numero di cellulare indicato nel libro verbali del Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

15.4 Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori. Non sono ammesse deleghe.

15.5 Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

15.6 Le sedute del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Al verificarsi dei suddetti requisiti, le riunioni per videoconferenza si considerano tenute nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

15.8 Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a una successiva riunione, da convocare non oltre successivi dieci giorni, per ulteriore approfondimento.

Art. 16

Presidente, elezione

16.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per quattro esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

16.2 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 13, 5° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Presidente, compiti

17.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

17.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

17.3 Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, convoca l’Assemblea degli associati, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla prima riunione.

17.4 Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 18

Presidenza

18.1 Il Presidente è coadiuvato dalla Presidenza, composta, oltre che dal Presidente medesimo, dal Vice Presidente e dal Segretario.

18.2 La Presidenza coadiuva il Presidente:

  1. a) nell’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
  2. b) nelle deliberazioni in ordine alle collaborazioni, alle assunzioni nonché dimissioni e licenziamenti di personale per la struttura;
  3. c) nell’assumere, in via d’urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

18.3 La Presidenza decade con il Presidente.

Art. 19

Consigliere spirituale

19.1 Il Consigliere Spirituale è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

19.2 La nomina del Consigliere spirituale di cui al comma precedente è soggetta ad approvazione dell’Ordinario Diocesano competente per Territorio. Entro una settimana dalla nomina, la Segreteria ne fa ufficiale comunicazione al Cancelliere della Curia diocesana e, trascorsi trenta giorni da tale invio, in mancanza di un qualsiasi riscontro, la nomina è confermata dal Consiglio di amministrazione.

19.3 Il Consigliere spirituale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee ordinarie e straordinarie con poteri esclusivamente consultivi e senza diritto di voto, in quanto carica non elettiva, a meno che non faccia parte su base elettiva degli organi associativi. In tale caso partecipa con diritto di voto.

19.4 Il Consigliere Spirituale partecipa all’elaborazione dei progetti formativi dell’Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

19.5 Il Consigliere Spirituale contribuisce all’azione dell’Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l’esercizio del suo servizio ministeriale.

Art. 20

Il Segretario

20.1 Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

20.2 Salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Segretario tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio di amministrazione ovvero del Presidente.

Art. 21

L’Organo di controllo – composizione, nomina e compiti

21.1 L’Assemblea nomina, quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro.

21.2 L’Organo di controllo rimane in carica per quattro esercizi, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e può essere confermato. Si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

21.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.4 Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

21.5 L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

21.6 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.7 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

Art. 22

Gli associati

22.1 Gli associati con diritto di voto della Associazione territoriale sono i Circoli e gli Oratori, detti anche Circoli.

22.2 Per l’acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull’affiliazione, sull’autonomia statutaria, sull’organizzazione e sul diniego e revoca dell’affiliazione previste dagli articoli seguenti.

22.3 A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, gli associati hanno diritto di:

– partecipare all’Assemblea con diritto di voto tramite i propri rappresentanti;

– essere informati sull’attività dell’Associazione.

22.4 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all’articolo 27 del presente Statuto.

22.5 Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;

– versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

22.6 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato, nonché la trasmissibilità della quota o contributo associativo.

22.7 La perdita della qualifica di associato si verifica in caso di mancato versamento delle quote associative, o di comportamento che abbia o possa arrecare danno all’Associazione, o in caso di recesso per l’efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio. In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23

Statuto dei Circoli

23.1 Ciascun Circolo è retto da un proprio Statuto, che ne disciplina l’organizzazione interna, nonché le modalità con cui si esplica la sua autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. In ogni caso, ai fini dell’affiliazione all’Associazione Territoriale e, conseguentemente, all’Associazione Nazionale, lo Statuto del Circolo deve:

  1. a) prevedere che il proprio ambito territoriale è la parrocchia; laddove sussista Unità Pastorale o forme simili che prevedono accorpamento di più parrocchie, l’ambito territoriale del Circolo può ricomprendere più territori parrocchiali;
  2. b) prevedere l’elezione periodica, con metodo democratico, del Presidente, che ha la rappresentanza legale del Circolo ed è componente dell’Assemblea Territoriale;
  3. c) contenere le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e dalle altre disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozionale sociale;
  4. d) indicare le finalità perseguite dal Circolo, le quali devono essere compatibili con quelle perseguite dall’Associazione, indicate dal presente Statuto ed a quelle perseguite dall’Associazione Nazionale NOI, indicate nel relativo Statuto;
  5. e) disciplinare le modalità del Tesseramento, secondo le disposizioni del presente Statuto e le direttive del Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 con riferimento alle associazioni di promozione sociale e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  6. f) prevedere l’affiliazione all’Associazione, con conseguente automatica affiliazione all’Associazione Nazionale.

Art. 24

Quota annuale di affiliazione

24.1 Ciascun Circolo dovrà versare ogni anno alla relativa Associazione Territoriale la “quota annuale di affiliazione”, il cui importo è determinato, in proporzione al numero dei Tesserati, dal competente organo dell’Associazione Territoriale.

24.2 L’Associazione Territoriale, ricevute le suddette quote annuali di affiliazione, versa all’Associazione Nazionale la quota stabilita dal Consiglio di amministrazione Nazionale trattenendo la restante parte per le esigenze di funzionamento dell’Associazione Territoriale.

24.3 I Circoli costituiti in territorio Diocesano privo di Associazione Territoriale versano le competenze territoriali all’Associazione Territoriale cui si riferiscono come prevede il primo comma del presente articolo.

Art. 25

Concessione, diniego e revoca dell’affiliazione

25.1 La domanda di affiliazione è presentata annualmente dai Circoli al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, su modulo predisposto dall’Associazione nazionale. Alla domanda di prima affiliazione sono allegati l’Atto Costitutivo e lo Statuto del Circolo.

25.2 Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione trasmette le eventuali osservazioni e proposte di modifica al Presidente del Circolo, che le sottoporrà senza indugio all’Assemblea del Circolo. La deliberazione dell’Assemblea del Circolo è comunicata tempestivamente dal Presidente del Circolo al Consiglio di amministrazione dell’Associazione.

25.3 Nel caso in cui venga accolta la domanda di affiliazione, il Circolo può aggiungere alla propria la denominazione “NOI Associazione”, per ogni comunicazione e manifestazione del Circolo.

25.4 Il Circolo affiliato dovrà versare ogni anno all’Associazione la quota annuale di affiliazione, secondo le modalità previste dall’articolo precedente.

25.5 Il Presidente dell’Associazione provvede a comunicare tempestivamente l’affiliazione del Circolo al Consiglio Nazionale.

25.6 L’affiliazione all’Associazione comporta l’automatica affiliazione all’Associazione Nazionale.

25.7 Il Consiglio di amministrazione non accoglie la domanda di affiliazione presentata dal Circolo quando:

  1. a) lo Statuto del Circolo è in palese contrasto con il presente Statuto Territoriale;
  2. b) il Circolo svolge attività che siano in contrasto con le finalità dell’Associazione Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di affiliazione e comunicarla all’interessato, il quale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea, che la delibera, la revoca dell’affiliazione quando:

  1. c) il Circolo non ha versato la quota annuale di affiliazione;
  2. d) le eventuali modifiche allo Statuto del Circolo sono in contrasto con il presente Statuto o con quello della Rete nazionale “NOI Associazione”;
  3. e) il Circolo svolge attività in contrasto con le finalità dell’Associazione Nazionale.

25.8 La revoca dell’affiliazione comporta la perdita del diritto di utilizzare la denominazione “NOI Associazione”.

Art. 26

I Tesserati

26.1 Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione possono acquisire la qualità di Tesserato, presentando domanda al competente organo di un Circolo affiliato e versando la quota annuale di tesseramento, determinata dall’Associazione sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Nazionale NOI. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo.

26.2 I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, da “NOI Associazione” e possono frequentare le sedi dell’Associazione Nazionale, dell’Associazione Territoriale e dei Circoli.

26.3 I Tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all’Assemblea del Circolo.

26.4 A tutti i Tesserati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

26.5 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Tesserato, nonché la trasmissibilità della quota o contributo associativo.

26.6 I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione nazionale.

Art. 27

Libri sociali

27.1 L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell’Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:

  1. a) il libro degli associati;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. d) il registro dei volontari.

27.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

– richiesta formale scritta indirizzata al Presidente del Circolo;

– presenza fisica del Segretario del Circolo;

– presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;

-sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Art. 28

Scioglimento dell’Associazione

28.1 Lo scioglimento dell’Associazione territoriale e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio di amministrazione, sono deliberati dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

28.2 In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

29.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

29.2 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.

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